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Sez. 2, Sentenza n. 390 del 11/02/1974 (Rv. 368081 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IMPLICITA - RIGETTO DI ARGOMENTAZIONI INCOMPATIBILI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368081-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IMPLICITA - RIGETTO DI ARGOMENTAZIONI INCOMPATIBILI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'Obbligo della motivazione deve ritenersi assolto dal giudice del merito ogni qual volta questi indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito quei diversi rilievi e quelle diverse circostanze, che, sebbene non menzionati espressamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Conf 25'72, mass n 355687).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)