Sez. L, Sentenza n. 5713 del 05/11/1979 (Rv. 402318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ESAME DI QUESTIONI NON DEDOTTE CON I MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI LIMITATAMENTE ALL'AN DEBEATUR - RIESAME DELLA PRONUNCIA SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - ESAME DI QUESTIONI NON DEDOTTE CON I MOTIVI D'APPELLO - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE DELLA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI LIMITATAMENTE ALL'AN DEBEATUR - RIESAME DELLA PRONUNCIA SUL QUANTUM - INAMMISSIBILITA.*
Quando dai motivi di gravame il thema decidendum risulti delimitato, le statuizioni del giudice di secondo grado non possono, senza violare il principio del tantum devolutum quantum appellatum, estendersi a punti che non siano, almeno implicitamente, compresi nel tema stesso in quanto necessariamente connessi con i punti specificamente impugnati e da questa dipendenti. Pertanto, nel caso di condanna ai danni, essendo la pronunzia sull'an debeatur distinta da quella sul quantum, ove sia stato proposto appello esclusivamente contro la statuizione relativa alla responsabilita per i danni, il giudice di secondo grado non ha il potere-dovere di riesaminare la statuizione concernente la liquidazione dei danni. (Conf 466/69, mass n 338557).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)