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Sez. 3, Sentenza n. 466 del 11/02/1969 (Rv. 338557 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPELLO PROPOSTO SOLO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI RIESAMINARE LA STATUIZIONE DEL QUANTUM - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338557-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - EFFETTO DEVOLUTIVO - LIMITI - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPELLO PROPOSTO SOLO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI RIESAMINARE LA STATUIZIONE DEL QUANTUM - INSUSSISTENZA.*

Quando dai motivi del gravame il 'thema decidendum' risulti delimitato, le statuizioni del giudice di secondo grado non possono, senza violare il principio 'tantum devolutum quantum appellatum', estendersi a punti che non siano, almeno implicitamente, compresi nel tema stesso in quanto necessariamente connessi con i punti specificamente impugnati e da questi dipendenti. Pertanto, nel caso di condanna ai danni, essendo la pronunzia sull' an debeatur' distinta da quella sul 'quantum', ove sia stato proposto appello esclusivamente contro la statuizione relativa alla responsabilita per i danni, il giudice di secondo grado non ha il potere-dovere di riesaminare la statuizione concernente la liquidazione dei danni. (Conf. 1105-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)