Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 24/08/2001 (Rv. 549064 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Inosservanza dell'onere di specificazione delle conclusioni e dei motivi di impugnazione - Inammissibilità dell'appello.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 è inammissibile l'appello proposto alla Commissione tributaria regionale senza l'indicazione di conclusioni e privo dell'esposizione di specifici motivi di impugnazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)