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Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 24/08/2001 (Rv. 549064 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE | Inosservanza dell'onere di specificazione delle conclusioni e dei motivi di impugnazione - Inammissibilità dell'appello.
Stato
decisa il 2001-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549064-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 è inammissibile l'appello proposto alla Commissione tributaria regionale senza l'indicazione di conclusioni e privo dell'esposizione di specifici motivi di impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 com. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)