diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11470 del 23/05/2014 (Rv. 630980 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda giudiziale - Variazioni puramente quantitative, in appello, del "petitum" necessariamente ricollegate all'evento inizialmente dedotto - Divieto di domande nuove in appello - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630980-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In tema di impugnazione di sanzioni tributarie, non costituisce domanda nuova, ed è, pertanto, proponibile in sede di gravame, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la mera variazione quantitativa del "petitum" dipendente da una normativa sopravvenuta o da un evento, parimenti sopravvenuto, necessariamente collegato a quello iniziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile, perché qualificata come "novum" in appello, la richiesta di riduzione della misura della sanzione tributaria in conseguenza dello "ius superveniens" rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)