Sez. 2, Sentenza n. 8978 del 05/06/2003 (Rv. 563913 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domande nuove - Divieto - Fondamento - Diversa quantificazione del petitum - Fattispecie in tema di violazione delle distanze legali e di rapporti di vicinato - Fatto sopravvenuto in appello - Prosecuzione della costruzione in appello - Demolizione - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
In tema di violazione delle distanze legali e dei rapporti di vicinato non costituisce domanda nuova, e come tale è proponibile in appello, la richiesta di demolizione dell'opera che sia il risultato della prosecuzione, anche nel giudizio di appello, dell'attività edificatoria illecita denunziata con la domanda originaria, costituendo soltanto la mera precisazione quantitativa del petitum che si collega necessariamente all'evento iniziale di cui rappresenta il naturale sviluppo, atteso che il divieto di domande nuove in appello si riferisce a quelle che potevano essere proposte e non pure alle domande che traggono origine da una normativa o da un evento sopravvenuti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)