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Sez. 3, Sentenza n. 12440 del 16/05/2008 (Rv. 603119 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Aree non edificabili ma suscettibili di utilizzazioni economiche non coincidenti con lo sfruttamento agricolo delle stesse - Esercitabilità del diritto di prelazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603119-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

In materia agraria, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, non é rilevante la contrapposizione tra area edificabile e area non edificabile, bensì quella tra aree destinate ad usi agricoli e aree destinate ad utilizzazione diversa (ovvero edilizia, industriale o turistica); non è, pertanto, esercitabile il diritto di prelazione in ordine alle aree che, ancorché non edificabili, sono suscettibili di utilizzazioni economiche (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi, ecc.), non coincidenti con lo sfruttamento agricolo delle stesse.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)