Sez. 3, Sentenza n. 12440 del 16/05/2008 (Rv. 603119 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Aree non edificabili ma suscettibili di utilizzazioni economiche non coincidenti con lo sfruttamento agricolo delle stesse - Esercitabilità del diritto di prelazione - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In materia agraria, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, non é rilevante la contrapposizione tra area edificabile e area non edificabile, bensì quella tra aree destinate ad usi agricoli e aree destinate ad utilizzazione diversa (ovvero edilizia, industriale o turistica); non è, pertanto, esercitabile il diritto di prelazione in ordine alle aree che, ancorché non edificabili, sono suscettibili di utilizzazioni economiche (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi, ecc.), non coincidenti con lo sfruttamento agricolo delle stesse.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)