Sez. 3, Sentenza n. 4797 del 06/03/2006 (Rv. 587478 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Terreni destinati ad utilizzazione edilizia - Nozione - Area destinata a "verde pubblico" - Configurabilità - Esercitabilità del diritto di prelazione - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Non è esercitabile il diritto di prelazione previsto dalla legislazione agraria (ai sensi degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971) con riferimento ad un'area che - in virtù dell'art. 7, n. 3, della legge n. 1150 del 1942 - sia destinata alla formazione di spazi di uso pubblico (cosiddetto "verde pubblico"), giacché tali aree hanno la funzione di destinare un migliore assetto del territorio urbano e migliori condizioni di vivibilità per la popolazione residente nel centro urbano, attraverso la creazione di parchi, giardini, viali alberati e simili strutture.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)