Sez. 1, Sentenza n. 4119 del 19/01/1973 Ud. (dep. 21/05/1973) Rv. 124138 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA FISICA - APPLICAZIONE DEGLI ARTT 88 OD 89 COD PEN - NECESSARIA INCIDENZA NELLA SFERA PSICHICA - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI SICUREZZA.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - INFERMITA FISICA - APPLICAZIONE DEGLI ARTT 88 OD 89 COD PEN - NECESSARIA INCIDENZA NELLA SFERA PSICHICA - CONSEGUENZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI SICUREZZA.*
Anche se l'art 219 cod pen parla dì infermita psichicà, mentre l'art 89 fa riferimento ad una 'infermitàgenerica che incida sullo stato di mente in modo da scemare grandemente la capacita d'intendere e di volere, l'interpretazione sistematica porta a concludere che l'infermita menzionata nell'art 219 corrisponde proprio a quella indicata nell'art 89, nel senso che un'infermita fisica autorizza l'applicazione della normativa dell'art 89 o, a seconda dei casi, dell'art 88 cod pen, solo quando si risolva in un'alterazione delle funzioni intellettive, affettive o volitive, suscettibile di essere considerata a livello di infermita psichica. Pertanto, quando l'imputabilita sia esclusa o ritenuta scemata per ragioni patologiche(fuori, cioe del caso previsto dall'art 97 cod pen)e implicito il giudizio sull'esistenza di un'affezione psichica, onde risulta applicabile l'art 219 cod pen. (V 122471, anno 1972, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 97, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)