Sez. 1, Sentenza n. 6188 del 01/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149491 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE - RAPPORTI CON L'"INFERMITÀ PSICHICA" - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA MISURA DI SICUREZZA DELL'ASSEGNAZIONE IN UNA CASA DI CURA E CUSTODIA.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - INFERMITÀ DI MENTE - NOZIONE - RAPPORTI CON L'"INFERMITÀ PSICHICA" - CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA MISURA DI SICUREZZA DELL'ASSEGNAZIONE IN UNA CASA DI CURA E CUSTODIA.*
L'infermità di mente è concetto più ampio di quello di malattia mentale e di infermità psichica, sicché nella prima possono essere ricompresi disturbi mentali transitori legati a malattie fisiche, con la conseguenza che l'assegnazione ad una casa di cura e custodia resta correlata ad una "infermità psichica", ma non a disturbi occasionali e transitori derivanti da malattia fisica. (la Cassazione ha osservato che la stretta correlazione tra gli artt. 88 ed 89 cod. pen. e gli artt. 219 e 222 dello stesso codice non fa venir meno la concettuale e sostanziale differenza tra imputabilità - alla quale si riferiscono i primi articoli - e le misure di sicurezza, alle quali ineriscono i secondi; né il legislatore, usando per l'imputabilità l'espressione "per infermità, in tale stato di mente" e per le misure di sicurezza la diversa espressione "infermità psichica", ha inteso riferirsi ad identiche realtà o addirittura equiparare, ai fini della pericolosità presunta, situazioni sostanzialmente e profondamente diverse, con applicazione della misura di sicurezza anche ai casi di malattia fisica di per se stessa transitoria, nella quale palesemente, venuta meno la malattia e la momentanea conseguente disfunzione psichica, viene meno definitivamente anche ogni pericolosità, sicché la misura di sicurezza non solo non assolve ad alcuna funzione, ma diventa del tutto dannosa). (Conf. Mass. N. 122812; (contra mass. N. 124138).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)