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Sez. 2 - , Ordinanza n. 28197 del 10/12/2020 (Rv. 659837 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Fase cautelare e giudizio di merito - Autonomia formale dei due procedimenti - Sussistenza - Conseguenze - Proposizione nel giudizio di merito di domande nuove od intervento di terzi - Ammissibilità - Chiamata di terzo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659837-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono partecipare ulteriori soggetti, sia volontariamente in via adesiva o autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)