Sez. 3 - , Sentenza n. 21842 del 30/08/2019 (Rv. 655086 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Transazione tra il creditore ed uno dei debitori solidali - Dichiarazione del condebitore di volerne profittare - Conseguenze - Efficacia diretta della transazione nei suoi confronti - Facoltà di revoca o modifica dello stipulante ex art. 1411 c.c. - Applicabilità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
In materia di circolazione degli autoveicoli, ove intervenga una transazione sull'ammontare del danno risarcibile in relazione all'intero debito tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, il condebitore rimasto ad essa estraneo può, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., dichiarare di volerne profittare, esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge, ed in tal caso l'accordo transattivo spiega efficacia diretta nei suoi confronti, non essendo consentito allo stipulante avvalersi della facoltà di revocare o modificare la stipulazione finché il terzo non dichiari di volerne profittare, secondo il disposto di cui all'art. 1411, comma 2, c.c., in quanto il condebitore solidale non è terzo rispetto al rapporto oggetto di transazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto il principio applicabile all'ipotesi di raggiungimento dell'accordo transattivo tra l'assicuratore dell'autoveicolo ed il danneggiato, di cui il danneggiante ha dichiarato di voler profittare, sussistendo tra l'assicuratore ed il danneggiante suo assicurato un vincolo di solidarietà passiva, seppur atipico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1304 com. 1, Cod. Civ. art. 1411 com. 2, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)