Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29786 del 12/12/2017 (Rv. 647186 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale - Fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo - Deducibilità - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizione a precetto, va distinto dal fatto estintivo antecedente la formazione del titolo giudiziale, deducibile soltanto nel relativo giudizio e pertanto coperto dal titolo, il fatto parzialmente estintivo del diritto di credito rappresentato dal pagamento eseguito in relazione al precetto intimato sulla base della sentenza di primo grado, il quale può essere dedotto in sede di opposizione al precetto intimato sulla base della sentenza di appello, che abbia ampliato l'entità del credito riconosciuto dalla decisione di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)