Sez. 1, Ordinanza n. 24280 del 30/07/2026 (Rv. 679277-01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Titolo esecutivo giudiziale - Modificazione per effetto di fatti modificativi o estintivi precedenti alla formazione del titolo - Esclusione - Imputazione del debitore - Ininfluenza - Fattispecie. FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale, non possono essere dedotti con l'opposizione fatti modificativi o estintivi antecedenti alla formazione del titolo, essendo dunque irrilevante l'imputazione che il debitore opponente abbia fornito al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto l'opposizione a precetto proposta dal debitore e fondata sull'allegazione di avere operato, antecedentemente alla formazione del titolo – un decreto provvisorio ed urgente emesso nell'interesse della prole minore e contenente anche l'imposizione a carico del padre di un assegno mensile –, a favore della madre una cessione di credito ed un bonifico, qualificandoli come destinati alle esigenze della figlia).
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)