Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 23/07/1968 (Rv. 335171 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - PAGAMENTO DI UN DEBITO FISCALE ESEGUITO DAL CURATORE CON RISERVA DI AZIONE REVOCATORIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE- ESPERIBILITA.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - PAGAMENTI - PAGAMENTO DI UN DEBITO FISCALE ESEGUITO DAL CURATORE CON RISERVA DI AZIONE REVOCATORIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE- ESPERIBILITA.*
L'art 206 del tu sulle imposte dirette, 29 gennaio 1958, n 645, ha valore derogativo degli artt. 51 e 52 della legge fallimentare, consentendo la proseguibilita dell'Azione esecutiva esattoriale anche in costanza di fallimento, ma non anche dell'art. 67 della stessa legge (che ha valore generale, indipendentemente dalla qualita e dalla causa del rapporto giuridico), non rientrando fra le norme speciali fatte salve dall'ultimo comma di esso. Conseguentemente, e soggetta ad Azione revocatoria ex art. 67, comma secondo, di detta legge il pagamento all' esattoria di un credito fiscale, eseguito dal curatore su autorizzazione del giudice delegato con riserva di Azione revocatoria, avente titolo in un provvedimento di assegnazione coattiva emesso dal giudice delegato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)