Sez. 1, Sentenza n. 770 del 16/03/1972 (Rv. 356934 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONE INDIVIDUALI - LIMITI - ESECUZIONE ESATTORIALE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONE INDIVIDUALI - LIMITI - ESECUZIONE ESATTORIALE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE.*
A norma del combinato disposto degli artt 51 della legge fallimentare e 206 e 227 del testo unico sulle imposte dirette l'esecuzione esattoriale puo essere iniziata e proseguita nonostante la dichiarazione di fallimento del debitore, con la conseguenza che il curatore del fallimento non puo pretendere di sostituirsi all'esattore, ma deve astenersi da qualsiasi atto esecutivo su beni sottoposti, gia prima del fallimento, all'esecuzione esattoriale. (V 2548'68, mass n 335171).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 227, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)