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Sez. 2, Sentenza n. 9029 del 18/04/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166284 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - VIOLENZA FISICA ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO PASSIVO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166284-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - VIOLENZA FISICA ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO PASSIVO - ESTREMI.*

La violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 cod. pen., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa, ma anche (idonea) a vincere l'Azione del soggetto passivo tendente o a recuperare la refurtiva o ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità. Quindi la violenza medesima può consistere in una semplice spinta o in uno strattone, o nel divincolarsi o comunque nel mettere le mani addosso al derubato. (Conf mass n 126651; (Conf mass n 147328).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)