Sez. 2, Sentenza n. 2708 del 06/06/1973 Ud. (dep. 02/04/1974) Rv. 126651 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - VIOLENZA FISICA - ESTREMI - COLLUTTAZIONE E DIVINCOLAMENTO - COSTITUISCONO VIOLENZA FISICA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - RAPINA IMPROPRIA - VIOLENZA FISICA - ESTREMI - COLLUTTAZIONE E DIVINCOLAMENTO - COSTITUISCONO VIOLENZA FISICA.*
Nel delitto di rapina impropria, l'elemento materiale della violenza fisica personale consiste nell'esplicazione di un'energia diretta a produrre una costrizione fisica, anche non assoluta, della vittima e a realizzare in tal modo lo scopo di non essere fermato e identificato e, quindi, di procurarsi l'impunita; di conseguenza, costituisce violenza fisica, ai fini e per gli effetti di cui all'art 628, comma secondo cod pen, anche il colluttare oppure il semplice fatto di divincolarsi e di sbracciarsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)