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Sez. 1, Sentenza n. 3013 del 19/08/1969 (Rv. 342908 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE CON IL CONTESTUALE RILASCIO ALL'ISTITUTO DI CREDITO DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO - TEMPORANEA RITENZIONE IN DEPOSITO DELLA SOMMA MUTUATA DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO - NEGOZIO AUTONOMO RISPETTO AL MUTUO - DISTINTA TASSAZIONE - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1969-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342908-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE CON IL CONTESTUALE RILASCIO ALL'ISTITUTO DI CREDITO DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO - TEMPORANEA RITENZIONE IN DEPOSITO DELLA SOMMA MUTUATA DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO - NEGOZIO AUTONOMO RISPETTO AL MUTUO - DISTINTA TASSAZIONE - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*

Nell'ipotesi che un istituto di credito abbia mutuato una somma ad un comune, il quale si sia impegnato a restituirla in un certo termine a rate, in corrispondenza delle quali abbia promesso di rilasciare delegazioni di pagamento, se, contestualmente alla stipula, il comune abbia riversato, all'istituto mutuante, la somma mutuata perche la tenga in deposito sino a quando il contratto non sia divenuto efficace nei suoi confronti e non siano pervenute all'istituto di credito le delegazioni di pagamento, spetta ai giudici di merito accertare se la temporanea ritenzione presso l'istituto di credito della somma mutuata avendo la finalita di permettere al mutuatario di acquisire, a contratto perfezionato, la effettiva disponibilita della somma oggetto del mutuo, non si presenti antitetica con la funzione del mutuo, ne costituisca manifestazione della volonta di dare al contratto stesso immediata ed anticipata esecuzione, poiche, invece, mediante la ritenzione della somma mutuata da parte dell'istituto di credito, l'esecuzione viene ritardata in attesa che il contratto divenga efficace dopo l'intervenuto controllo e dopo che lo stesso istituto abbia acquisito le delegazioni promesse dal comune. Qualora tale accertamento porti a ritenere che la ritenzione temporanea non da vita ad un negozio autonomo e separato rispetto a quello di mutuo, essendo invece in questo ricompreso come una semplice modalita diretta alla realizzazione del medesimo, la ritenzione medesima non va soggetta a distinta tassazione.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 37, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)