Sez. 5, Sentenza n. 16126 del 20/07/2007 (Rv. 601251 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CONTRATTI COMPORTANTI ASSUNZIONE OD ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONI | Promessa di mutuo - Atto autonomamente tassabile - Successiva erogazione della somma - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CONTRATTI COMPORTANTI ASSUNZIONE OD ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONI
In tema di imposta di registro, la promessa di versare una somma a titolo di mutuo costituisce, rispetto alla successiva erogazione della somma promessa, un atto autonomo, come tale soggetto all'imposta di registro nella misura stabilita dall'art. 9 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a nulla rilevando che la somma promessa a mutuo sia stato o meno in seguito concretamente erogata.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)