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Sez. 5, Sentenza n. 3192 del 27/01/1972 Ud. (dep. 13/05/1972) Rv. 121013 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - LEGGE 24 APRILE 1962 N 191 - APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE AL RECIDIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121013-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - LEGGE 24 APRILE 1962 N 191 - APPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE AL RECIDIVO - ESCLUSIONE.*

La legge 24 aprile 1962, n 191 non ha inteso concedere la possibilita di estendere il beneficio della sospensione condizionale al recidivo, perche essa regola solo il caso particolare di chi, dopo avere riportato una condanna a pena pecuniaria per delitto, commetta altro delitto per cui sia condannato invece a pena detentiva, offrendo cosi al condannato la possibilita di evitare la privazione temporanea della liberta personale, a causa della gravita di questa sanzione. La nuova legge non ha lo scopo di estendere l'applicabilita dell'istituto ne al recidivo per la prima volta(tanto e vero che esclude dal beneficio chi riporta una seconda pena pecuniaria)ne, tanto meno, al recidivo reiterato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/04/1962 num. 191, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)