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Sez. 5, Sentenza n. 467 del 26/01/1999 Cc. (dep. 30/03/1999) Rv. 213186 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Elementi differenziali - Poste e telecomunicazioni - Impiegato postale - Appropriazione di corrispondenza - Costituisce peculato - Differenza dal furto.
Stato
decisa il 1999-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213186-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

Il reato di peculato e quello di furto sono strutturalmente diversi quanto ad elementi costitutivi. Infatti nel furto l'impossessamento della cosa altrui avviene "invito domino", vale a dire, attraverso la sottrazione della "res" a chi la detiene; nel peculato, viceversa, l'agente ha la disponibilità del bene per ragioni del suo ufficio (senza distinzione, dopo l'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990 n. 86, tra beni di proprietà dei privati e beni della pubblica amministrazione). Di conseguenza, l'impiegato postale che si impossessa di una lettera, della quale non ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio, commette il reato di furto, mentre, se si impossessa di una lettera rientrante nella corrispondenza a lui affidata (sia per la consegna ai destinatari, sia per lo smistamento tra i vari portalettere) commette il reato di peculato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)