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Sez. 1, Sentenza n. 3771 del 22/11/1974 (Rv. 372277 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - EFFICACIA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTO PUBBLICO - IMPUGNAZIONE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372277-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - EFFICACIA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTO PUBBLICO - IMPUGNAZIONE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*

A norma dell'art 2702 cod civ, la scrittura privata, quando ne sia stata riconosciuta la sottoscrizione, anche tacitamente, e equiparata all'atto pubblico per quanto attiene all'efficacia probatoria ed al collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, per cui la querela di falso costituisce l'unico rimedio giuridico idoneo ad interrompere tale collegamento. (Conf 3697'69, mass n 343951).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)