Sez. 1, Sentenza n. 3771 del 22/11/1974 (Rv. 372277 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - EFFICACIA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTO PUBBLICO - IMPUGNAZIONE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO - TACITO - EFFICACIA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTO PUBBLICO - IMPUGNAZIONE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
A norma dell'art 2702 cod civ, la scrittura privata, quando ne sia stata riconosciuta la sottoscrizione, anche tacitamente, e equiparata all'atto pubblico per quanto attiene all'efficacia probatoria ed al collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, per cui la querela di falso costituisce l'unico rimedio giuridico idoneo ad interrompere tale collegamento. (Conf 3697'69, mass n 343951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)