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Sez. 3, Sentenza n. 3697 del 13/11/1969 (Rv. 343951 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTO PUBBLICO - PROVA DELLE NON RIFERIBILITA DELLE DICHIARAZIONI AL SOTTOSCRITTORE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1969-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343951-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - RICONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA - EQUIPARAZIONE ALL'ATTO PUBBLICO - PROVA DELLE NON RIFERIBILITA DELLE DICHIARAZIONI AL SOTTOSCRITTORE - QUERELA DI FALSO - NECESSITA.*

La scrittura privata prodotta in giudizio, e non disconosciuta dalla parte alla quale e attribuita, va equiparata all'atto pubblico non solo per l'autenticita della sottoscrizione, ma anche per l'autenticita delle dichiarazioni che vi sono contenute, sicche l'efficacia probatoria sino a querela di falso si estende anche all'esistenza di tali dichiarazioni. La querela di falso costituisce l'unico rimedio per rompere il collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione e cosi per dimostrare che l'autore dello scritto aveva emessa una dichiarazione diversa da quella attribuitagli e che la materialita grafica del documento era stata poi alterata, o contraffatta o soppressa. (sulla prima parte, Conf 475-65 sulla seconda parte, V 2453-67, massima n 329749 393-51 1490-49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)