Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 24/05/1972 (Rv. 358455 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - VENDITA DI FORMAGGI - FORMA SCRITTA - NECESSITA EX ARTICOLO CENTOSESSANTUNO DELLA RACCOLTA DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - APPLICABILITA ALL'ACCOLLO DA PARTE DEL COMPRATORE, NEL QUADRO DELLE MODALITA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEI DEBITI DEL VENDITORE VERSO TERZI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - VENDITA DI FORMAGGI - FORMA SCRITTA - NECESSITA EX ARTICOLO CENTOSESSANTUNO DELLA RACCOLTA DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA - APPLICABILITA ALL'ACCOLLO DA PARTE DEL COMPRATORE, NEL QUADRO DELLE MODALITA DI PAGAMENTO DEL PREZZO DEI DEBITI DEL VENDITORE VERSO TERZI - ESCLUSIONE.*
L'art 161 della raccolta degli Usi e delle consuetudini della provincia di mantova, il quale prescrive la stipula per atto scritto dei contratti di vendita di formaggi, deroga al principio della liberta della Forma e, pertanto, per la sua natura eccezionale, e inapplicabile al negozio di accollo, da parte del compratore, dei debiti del venditore verso terzi, concluso nell'ambito della regolamentazione dell'Obbligo del versamento del prezzo. Tale accollo, infatti, pur essendo collegato alla compravendita, conserva una sua innegabile autonomia giuridica e, come tale, non puo essere sottoposto allo stesso regime previsto per la compravendita stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)