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Sez. L, Sentenza n. 6396 del 16/12/1985 (Rv. 443476 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - INFERMITÀ PREESISTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443476-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - IN GENERE - INFERMITÀ PREESISTENTI ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 1983 n. 163, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo il testo risultante dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160), nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, il giudice del merito deve prendere in considerazione, ai fini del giudizio circa la riduzione della capacità di guadagno, tutte le infermità preesistenti - e, dunque, anche le malattie ereditarie - alla Costituzione del rapporto assicurativo (cosiddetto rischio precostituito).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)