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Sez. L, Sentenza n. 4357 del 27/06/1988 (Rv. 459344 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE O MENO DI UN TERZO PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459344-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE O MENO DI UN TERZO PRIMA DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1983, la pensione d'Invalidità può essere riconosciuta anche allo assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo già prima della Costituzione del rapporto assicurativo, sempreché l'assicurato stesso sia inserito nel mondo del lavoro, operando così attivamente nel settore della produzione, e sia intervenuta un'ulteriore riduzione (in misura apprezzabile, pur se di minore entità) della sua capacità di guadagno. (V 5337/87, mass n 453917; (V 682/87, mass n 450389; (V 6396/85, mass n 443476; (V 825/85, mass n 439009; (V 4854/84, mass n 436771; (V 2527/84, mass n 434549).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)