Sez. 1, Sentenza n. 707 del 30/01/1980 (Rv. 404142 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - RISULTANTI DA ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA - NATURA MERAMENTE ENUNCIATIVA, E PROBATORIA DELL'ESISTENZA DEL DEBITO, DELL'ATTO PUBBLICO O DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - SUFFICIENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - CERTI E LIQUIDI (DI DATA CERTA) - RISULTANTI DA ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA - NATURA MERAMENTE ENUNCIATIVA, E PROBATORIA DELL'ESISTENZA DEL DEBITO, DELL'ATTO PUBBLICO O DELLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - SUFFICIENZA.*
La disposizione contenuta nell'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, secondo cui erano ammessi in detrazione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi esistenti alla data dell'apertura della successione e risultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato con data anteriore a quella dell'apertura della successione, nonche i debiti nascenti da scritture private di data certa, va intesa nel senso che l'atto pubblico o la sentenza non debbono essere sempre e necessariamente il titolo costitutivo del debito del de cuius, ma possono avere anche, ai fini della detraibilita, valore meramente enunciativo e probatorio della esistenza del debito stesso, che diventa opponibile al fisco in quanto attestato in un atto di data anteriore all'apertura della successione. (nella specie il debito era enunciato in una delibera della giunta comunale e aveva ad oggetto l'obbligazione del de cuius di versare al comune un certo contributo in danaro in cambio di una licenza edilizia gia deliberata secondo una progettata lottizzazione). (Conf 2697/74, mass n 371153).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)