Sez. 1, Sentenza n. 2697 del 08/10/1974 (Rv. 371153 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - REQUISITI - CERTEZZA DEL DEBITO - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITA - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - REQUISITI - CERTEZZA DEL DEBITO - CONFIGURABILITA - ESTREMI.*
Il terzo comma dell'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, stabilendo - in parziale deroga alla disposizione del primo comma - che i debiti verso le pubbliche amministrazioni sono deducibili dall'asse ereditario purche certi al momento dell'apertura della successione, esige che il debito di cui si chiede la deduzione sia gia, in quel momento, certus an, sebbene non ancora liquidato nel quantum. Il requisito della certezza del debito e quello stesso previsto dal primo comma della disposizione, e quindi sussiste solo se i debiti risultino da atto pubblico e da sentenza passata in giudicato. Siffatto principio, tuttavia, non va interpretato restrittivamente nel senso che l'atto pubblico richiesto sia unicamente il titolo costitutivo del debito, potendosi invece ritenere che valida prova di questo risulti, in maniera completa e inequivoca, da qualsiasi atto pubblico, purche da esso si deducano gli elementi essenziali del debito stesso e si evinca che questo e venuto concretamente ad esistenza, senza bisogno di ricorrere ad altri mezzi di prova per conseguire la certezza su detti elementi e su tale concreta esistenza. (nella fattispecie, riguardante debito asseritamente risultante da deliberazione comunale, la SC ha ritenuto che un'indagine sui dati di cui sopra fosse stata a torto omessa dai giudici di merito). (Conf sulla prima parte 297'72, mass n 356145).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)