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Sez. L, Sentenza n. 1229 del 06/02/1987 (Rv. 450756 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONTROVALORE CONVENZIONALE DEI PASTI - INCLUSIONE - MANCANZA DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA O CONCORSO DEI LAVORATORI NEL PAGAMENTO DEL COSTO DEL PASTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450756-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - CONTROVALORE CONVENZIONALE DEI PASTI - INCLUSIONE - MANCANZA DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA O CONCORSO DEI LAVORATORI NEL PAGAMENTO DEL COSTO DEL PASTO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Rientra nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali il controvalore convenzionale dei pasti che il datore di lavoro somministra ai propri dipendenti mediante l'apprestamento del servizio di mensa, ancorché conferito in appalto ad altro gestore, controvalore che quindi è assoggettabile a contribuzione nella misura determinata dagli organi amministrativi, a nulla rilevando che non sia prevista un'indennità sostitutiva in favore dei dipendenti che non usufruiscano del servizio suddetto, né che sia eventualmente previsto un concorso dei lavoratori al pagamento del costo del pasto. Invece l'esonero dell'obbligazione contributiva sussiste solo nel caso in cui il datore di lavoro superi la doppia presunzione che la somministrazione dei pasti non trovi un collegamento causale col rapporto di lavoro e che la quota del prezzo pagato dai dipendenti corrisponda o superi il reale costo dei pasti. (Conf 3269/85, mass n 440931).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)