Sez. L, Sentenza n. 3269 del 30/05/1985 (Rv. 440931 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - CONDIZIONI - CARATTERE ASSISTENZIALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - MANCANZA DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DELLA MENSA - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - ASSOGGETTABILITÀ A CONTRIBUZIONE - CONDIZIONI - CARATTERE ASSISTENZIALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE - MANCANZA DI UNA INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER I LAVORATORI NON FRUENTI DELLA MENSA - IRRILEVANZA.*
La continuità della prestazione del servizio mensa da parte del datore di lavoro comporta la presunzione di obbligatorietà, agli effetti dell'assoggettabilità a contribuzione assicurativa ex art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, della correlativa prestazione in natura, che non è riconducibile alle attività assistenziali menzionate dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970 ed il cui carattere retributivo non è comunque incompatibile con una finalità assistenziale eventualmente perseguita dal datore di lavoro, senza che contro la presunzione di obbligatorietà ed il carattere retributivo suindicati possa aver rilievo la Mancanza di un'indennità sostitutiva per i lavoratori non fruenti della mensa. (V 1274/84, mass n 433413; (V 1016/84, mass n 433186).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)