Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 30/10/1963 (Rv. 264512 - 01)
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE PER NOVAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - NOVAZIONE E RAPPORTO FONDAMENTALE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO.*
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAUSALE (RAPPORTO SOTTOSTANTE) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO FONDAMENTALE PER NOVAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - RILEVABILITA DI UFFICIO - ESCLUSIONE - NOVAZIONE E RAPPORTO FONDAMENTALE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO.*
Costituisce eccezione in senso proprio, la cui proposizione e rimessa alla libera Determinazione della parte, e che, pertanto, non puo essere presa in esame dal giudice ex officio, quella diretta a sostenere l'avvenuta novazione del rapporto fondamentale, e quindi l'Estinzione dell'obbligazione, per effetto della emissione della cambiale. (V 455/56).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)