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Sez. L, Sentenza n. 3026 del 29/03/1999 (Rv. 524721 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE | Oggetto di eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilievo d'ufficio in base ai fatti comunque introdotti nel processo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524721-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE

La novazione non forma oggetto di una eccezione in senso proprio, come si può dedurre dalla sua nozione e dalla sua disciplina quali delineate negli artt. 1230 - 1235 cod. civ., poste a raffronto con la espressa previsione della non rilevabilità d'ufficio della compensazione (art. 1242 cod. civ.), e quindi il giudice può rilevare d'ufficio il fatto corrispondente, comunque introdotto nel processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)