Sez. 1, Sentenza n. 416 del 18/02/1971 (Rv. 350018 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SICILIA - IN GENERE - PIANO DI CONFERIMENTO - ESECUTIVITA - EFFETTI - GESTIONE DEL TERRENO - MUTAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGNA DEL TERRENO ALL'ASSEGNATARIO - EFFETTUAZIONE ALLA FINE DELL'ANNATA AGRARIA - NECESSITA.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - SICILIA - IN GENERE - PIANO DI CONFERIMENTO - ESECUTIVITA - EFFETTI - GESTIONE DEL TERRENO - MUTAMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGNA DEL TERRENO ALL'ASSEGNATARIO - EFFETTUAZIONE ALLA FINE DELL'ANNATA AGRARIA - NECESSITA.*
In base all'art 36, terzo comma, della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n 104, modificato dal decreto legislativo presidenziale regione siciliana 5 agosto 1952, n 12, deve ritenersi che alla data in cui il piano di conferimento diventa esecutivo viene trasferito all'ente di riforma un possesso ideale del bene che deve essere destinato da detto ente in conformita dei suoi piani e della legge, mentre la gestione dei terreni da conferire resta immutata sino al termine della annata agraria in corso al momento del sorteggio al contadino assegnatario, ossia alla data della effettiva assegnazione. Sino a tale momento i terreni restano quindi soggetti alla precedente gestione e possono, pertanto, essere utilizzati o direttamente dal proprietario ovvero da coloro cui a qualsiasi titolo competa il diritto (reale o personale) di godimento, in quanto soltanto l'atto di assegnazione segna il momento del passaggio coatto di proprieta e di risoluzione di tutti i negozi compiuti sui beni espropriati. In coerenza con tale principio e con la finalita della legge innanzi indicata, la consegna deve pero effettivamente avvenire alla fine dell'annata agraria anzidetta, poiche, se essa viene ritardata per fatto dell'ente, ed una successiva annata agraria riprende il suo corso, lo scopo della legge di evitare fratture nella gestione della terra sarebbe completamente frustrato da una consegna coattiva che spossessasse il materiale possessore e gestore del fondo nel corso e non al termine di tale annata. (V 1306'65, 3139'60, 1918'59).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 27/12/1950 num. 104 art. 36, Legge Reg. Sicilia 05/08/1952 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)