Sez. L, Sentenza n. 228 del 10/01/1981 (Rv. 410637 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CRITERI DETTATI DAGLI ARTT 1366 - 1371 COD CIV - SUSSIDIARIETA RISPETTO A QUELLI DETTATI DAGLI ARTT 1362 - 1365 COD CIV.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CRITERI DETTATI DAGLI ARTT 1366 - 1371 COD CIV - SUSSIDIARIETA RISPETTO A QUELLI DETTATI DAGLI ARTT 1362 - 1365 COD CIV.*
Dal sistema dettato dal codice civile per l'interpretazione dei contratti si desume l'esistenza di un principio di gerarchia, nel senso che le norme interpretative vere e proprie - di cui agli artt 1362 - 1365 cod civ - prevalgono su quelle interpretative - integrative di cui agli artt 1366 - 1371, essendo evidente che la Determinazione oggettiva del significato e della portata da attribuire alla dichiarazione negoziale non ha alcuna ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato. E, pertanto, conforme agli anzidetti precetti la decisione del giudice del merito che nell'interpretazione del contratto si basi esclusivamente sul comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto stesso. (nella specie, le parti avevano concluso un contratto di lavoro sottoposto a condizione sospensiva, ma si erano comportate, successivamente, come se questa condizione non ci fosse, attuando il contratto. Il giudice del merito, con la decisione confermata dalla SC, ha ritenuto l'inesistenza di un qualsiasi evento condizionante o per non avere voluto condizionare l'operativita del contratto al verificarsi dell'evento dedotto o per averlo voluto superare con una nuova, ed immediatamente efficace, regolamentazione del rapporto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)