Sez. 3, Sentenza n. 665 del 13/02/1978 (Rv. 390004 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DI TEMPESTIVO ARRESTO DEL VEICOLO - COLLISIONE CON IL VEICOLO PRECEDENTE - PRESUNZIONE DI PARI COLPA EX ART 2054 COD CIV - INAPPLICABILITA - PRESUNZIONE DI FATTO D'INOSSERVANZA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ONERE DELLA PROVA LIBERATORIA - SPETTANZA - OGGETTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - OBBLIGO DI TEMPESTIVO ARRESTO DEL VEICOLO - COLLISIONE CON IL VEICOLO PRECEDENTE - PRESUNZIONE DI PARI COLPA EX ART 2054 COD CIV - INAPPLICABILITA - PRESUNZIONE DI FATTO D'INOSSERVANZA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA - ONERE DELLA PROVA LIBERATORIA - SPETTANZA - OGGETTO.*
Ai sensi dell'art 107, primo comma, del codice stradale, il conducente deve essere in grado di garantire 'in ogni casò l'arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni col veicolo che precede, onde l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto d'inosservanza della distanza di sicurezza; con la conseguenza che - non potendosi applicare la presunzione di pari colpa, di cui all'art 2054 cod civ - egli resta gravato dall'Onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono state determinate da cause a lui non imputabili. (Conf 713/76, mass n 379361).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 527), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)