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Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 21/10/1980 (Rv. 409510 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI ESCLUSIVA RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409510-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - TAMPONAMENTO - PRESUNZIONE DI ESCLUSIVA RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO TAMPONANTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

Ai sensi dell'art 107, primo comma, codice stradale, il conducente deve essere in grado di garantire 'in ogni casò l'arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede; pertanto, l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art 2054 cod civ, egli resta gravato dall'Onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. (V 3077/75, mass n 377174; (Conf 1902/78, mass n 391267; (Conf 665/78, mass n 390004; (Conf 1254/77, mass n 384945; (Conf 713/76, mass n 379361).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 527), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)