Sez. 3, Sentenza n. 11815 del 09/06/2016 (Rv. 640516 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario o del conduttore - Condizioni e limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità sia del proprietario dell'immobile che del conduttore ove i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell'impianto (nella specie, idraulico) conglobato nelle strutture murarie, ma anche da una negligente utilizzazione di esso (nella specie, della caldaia) da parte del conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)