Sez. 3, Sentenza n. 4737 del 30/03/2001 (Rv. 545368 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Immobile locato - Danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati - Responsabilità in via esclusiva del proprietario - Sussistenza - Eventuale rivalsa nei confronti del conduttore - Ammissibilità - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, su cui il conduttore non ha il potere - dovere di intervenire, è responsabile in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2053 cod. civ. (sola norma applicabile alla fattispecie per il principio di specialità rispetto all'art. 2051 cod. civ.), dei danni arrecati ai terzi da dette strutture ed impianti, salvo che provi che la rovina della costruzione, totale o parziale, non sia dovuta a mancanza di manutenzione o a vizio di costruzione. Peraltro, il proprietario può eventualmente rivalersi, nell'ambito del loro rapporto interno, contro il conduttore, solo quando questi abbia violato il proprio dovere di avvertirlo della situazione di pericolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 1577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)