Sez. 1, Sentenza n. 550 del 28/01/1986 (Rv. 444148 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - FORMA - ATTO PUBBLICO "AD SUBSTANTIAM" - CONTRATTO PRELIMINARE PER LA FUTURA COSTITUZIONE DI DETTA SOCIETÀ - ESTENSIONE - INOSSERVANZA DI DETTA FORMA - CONSEGUENZA.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - IN GENERE - FORMA - ATTO PUBBLICO "AD SUBSTANTIAM" - CONTRATTO PRELIMINARE PER LA FUTURA COSTITUZIONE DI DETTA SOCIETÀ - ESTENSIONE - INOSSERVANZA DI DETTA FORMA - CONSEGUENZA.*
L'esigenza dell'atto pubblico "ad substantiam", per la Costituzione di una società a responsabilità limitata (artt. 2332 e 2475 cod. civ.), comporta, in applicazione dell'art. 1351 cod. civ., la nullità del contratto preliminare, per la futura Costituzione di detta società, che sia stato stipulato con scrittura privata, e tale nullità, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., è rilevabile anche d'ufficio, pure in grado d'appello ed in Sede di legittimità (nei limiti in cui i relativi fatti siano già acquisiti), quando il diritto fatto valere in giudizio (nella specie, con domanda di risoluzione del preliminare) postuli la validità del contratto stesso. (V 460/83, mass n 425253).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)