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Sez. 1, Sentenza n. 2858 del 02/04/1997 (Rv. 503442 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Domanda di annullamento, di risoluzione o di rescissione del contratto - Rilievo d'ufficio della nullità del contratto, in via incidentale - Ammissibilità - Efficacia della pronunzia - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503442-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

La nullità di un contratto del quale sia stato chiesto l'annullamento (ovvero la risoluzione o la rescissione)può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in via incidentale, senza incorrere in vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto. Pertanto il rilievo di quest'ultima da parte del giudice da luogo a pronunzia non eccedente i limiti della causa, la cui efficacia va commisurata alla domanda proposta, potendo quindi estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente, come nel caso (ricorrente nella specie) di domanda di annullamento di contratto non ricadente nell'ipotesi di cui all'art. 1446 cod. civ.(Nella fattispecie, proposta da una società domanda di annullamento, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ., della fideiussione da essa rilasciata a garanzia di debiti del proprio amministratore, i giudici di merito, dichiarata inammissibile perché nuova la domanda volta a far valere la nullità di tale fideiussione per contrasto con il divieto posto dall'art. 2624 cod. civ., avevano ritenuto di non poter rilevare d'ufficio la suddetta nullità. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata enunziando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2624

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)