Sez. 1, Sentenza n. 30100 del 25/03/2015 Cc. (dep. 13/07/2015) Rv. 264615 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Procedimento di prevenzione - Condanna alle spese dei gradi di merito - Illegittimità - Sussistenza - Rimedio esperibile - Correzione dell'errore materiale - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Nel procedimento di prevenzione il rimedio esperibile dal proposto e dai terzi interessati avverso la statuizione di condanna alle spese per i giudizi di merito è quello della correzione dell'errore materiale, poichè la pronuncia di una statuizione di tale contenuto è esclusa dall'art. 204, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2012, in materia di prevenzione, esecuzione e sorveglianza, salvo che con riferimento al giudizio di legittimità, e costituisce inoltre disposizione conseguenziale ed accessoria rispetto a quelle relative al "thema decidendum", non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudice.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 115 com. 204, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)