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Sez. 1, Sentenza n. 27253 del 24/06/2010 Cc. (dep. 14/07/2010) Rv. 247734 - 01

SENTENZA - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI | Omessa condanna in sentenza pronunciata prima della modifica dell'art. 535, comma terzo, cod. proc. pen. - Rettifica successiva del giudice dell'esecuzione - Condanna in solido con gli altri condannati - Legittimità - Ragione.
Stato
decisa il 2010-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247734-01

SENTENZA - CONDANNA - SPESE PROCESSUALI

È legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, rettificando, nei confronti di condannato, la sentenza, pronunciata prima della modifica dell'art. 535, comma terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui abbia omesso di condannarlo alle spese, ne disponga la condanna solidale (e non "pro quota" sulla base della sopravvenuta legge 18 giugno 2009 n. 69), costituendo il provvedimento del giudice dell'esecuzione solo una rettifica di una sentenza già emessa e definitiva e dovendosi, nella materia, applicare il principio "tempus regit actum" proprio della successione nel tempo di disposizioni processuali, come sono quelle che disciplinano le spese nel processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)