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Sez. 1, Sentenza n. 21227 del 14/10/2011 (Rv. 619902 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Contratto di prestazione opera professionale - Stipulazione - Forma scritta - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Indennizzo ex art. 2041 cod. civ. - Ammontare - Maggiorazione per lavori di "somma urgenza" - Prova - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619902-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

Nel caso di nullità del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da un ente locale per difetto di forma scritta, il professionista ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ., corrispondente alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale del professionista stesso. Pertanto, in mancanza di prova di un'ulteriore perdita patrimoniale derivante dalla natura di "somma urgenza" delle opere progettate, l'indennizzo deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali, con esclusione della maggiorazione del quindici per cento, che sarebbe spettata solo se fosse stato stipulato un contratto valido.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)