Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 26/03/2015 Cc. (dep. 02/07/2015) Rv. 264133 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Natura - Modifica della natura preventiva a seguito delle riforme introdotte dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e legge 15 luglio 2009 n. 94 - Esclusione - Assimilabilità alle misure di sicurezza - Sussistenza - Conseguente applicabilità dell'art. 200 cod. pen. - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Le modifiche introdotte nell'art. 2 bis, legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno mutato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicché rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen., con la conseguenza che l'art. 2 bis l. n. 575 del 1965, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, si applica anche alle fattispecie realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge citata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)