Sez. 6, Sentenza n. 13886 del 20/12/2013 Cc. (dep. 24/03/2014) Rv. 259499 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Diritto del difensore di ottenere copia della traccia fonica delle conversazioni intercettate - Procedura di riesame - Differimento dei termini ex art. 309 cod. proc. pen. - Esclusione - Possibilità di far valere gli elementi ricavati dall'ascolto attraverso istanza di revoca ed appello ex art. 310 cod. proc. pen. - Ammissione.
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In tema di riesame, laddove risulti materialmente impossibile soddisfare entro i termini dettati dall'art. 309 cod. proc. pen., la richiesta difensiva di acquisire copia della traccia fonica delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare, i termini in parola non possono essere dilazionati, ma il difensore può far valere le sue ragioni proponendo, all'esito del successivo ascolto, istanza di revoca della misura ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ed eventuale appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)