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Sez. 6, Sentenza n. 45880 del 10/10/2011 Cc. (dep. 07/12/2011) Rv. 251182 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Diritto del difensore di ottenere copia dei supporti delle registrazioni di conversazioni o videoriprese - Violazione - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2011-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251182-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In sede di riesame o appello cautelare, qualora il difensore non abbia ottenuto il rilascio di copia dei supporti informatici o magnetici delle registrazioni di conversazioni o "video-riprese" per le quali abbia avanzato rituale e tempestiva richiesta al P.M., il Tribunale non può fondare il proprio convincimento sui cosiddetti brogliacci di ascolto utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare, ma deve annullare l'impugnata ordinanza se, effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non sia idoneo a rappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen. (Conf. n. 46256/2011, non mass.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 bis lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)