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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22221 del 25/07/2023 (Rv. 668388 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Avviso sul diritto di recesso ex art. 30 TUF - Inserimento nel contratto quadro - Sufficienza - Esclusione - Collegamento negoziale con le successive schede di prenotazione - Irrilevanza - Necessità di inserimento nei singoli ordini che danno luogo al collocamento dei titoli - Sussistenza.
Stato
decisa il 2023-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668388-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di intermediazione finanziaria, per escludere l'applicabilità della disciplina relativa all'offerta fuori sede di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. TUF) non è sufficiente che l'avviso sul diritto di recesso spettante all'investitore sia inserito nel contratto quadro di investimento, neppure ove si assuma l'esistenza di un collegamento negoziale tra tale contratto e le schede di prenotazione dei successivi ordini di investimento, essendo invece necessario che l'avviso sia inserito nei singoli ordini che danno luogo al collocamento degli strumenti finanziari.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)