Sez. 1, Ordinanza n. 16097 del 10/06/2024 (Rv. 671538-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Diritto di recesso del cliente ex art. 30 del T.U.F. - Applicabilità - Condizioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, il diritto di recesso di cui all'art. 30, comma 6, d. lgs. n. 58 del 1998, non trova applicazione qualora l'investimento sia inserito in una più complessa operazione economica, tale che possa presumersi una pianificazione complessiva dell'intera operazione, sì da escludere l'effetto di "sorpresa" che il legislatore ha inteso neutralizzare mediante la previsione dello ius poenitendi.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 30 com. 6, Cod. Civ. art. 1373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)