Sez. T, Ordinanza n. 1086 del 19/01/2026 (Rv. 677765-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO | Imposta di registro sugli atti giudiziari - Presupposti per la registrazione a debito ex artt. 59, 60 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 73 del d.P.R. n. 115 del 2002 (versione originaria) - Assenza della richiesta del cancelliere - Inerzia dell'amministrazione finanziaria - Impugnazione dell'avviso di liquidazione davanti al giudice tributario - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, nel vigore della disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R n. 131 del 1986 e dell'art. 73 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, dunque, in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 7 quater, commi 42 e 43, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. n. 225 del 2016 - in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere ed a fronte dell'inerzia serbata dall'amministrazione finanziaria - è invocabile dal contribuente in sede di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro diretto a fare valere la solidarietà passiva tra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall'accertamento sostitutivo del giudice tributario.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. C, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59 lett. D, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 73, Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 7 quater com. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)